Statuto

Art. 1
A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36/37/38 del Codice Civile e dell’art. 11
legge 300 Statuto dei lavoratori, si è liberamente costituito nell’ambito dell’E.O. “Ospedali
Galliera” la Associazione denominata CRAL E.O. “Ospedali Galliera” con Sede in Mura delle
Cappuccine, 14, Genova 16128
Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016
e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal
D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. E di conseguenza assume la veste di
Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS) in virtù di questa
caratteristica, con la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o ad un albo APS già
esistente, l’acronimo APS sarà parte integrante del nome della associazione.

Art. 2
Principi e Scopi Generali del Circolo
L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
e) promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.
Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
f) Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell’associazionismo culturale e democratico e
promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.
g) Il Circolo ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero.
h) Il Circolo può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del direttivo

Art. 3
Caratteristiche del Circolo
a) Il Circolo è un Istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e
solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il
Comitato Direttivo eletto da tutti i Soci.
b) Il Circolo, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività può articolarsi in
sezioni specializzate in gruppi di interesse e in sede distaccate sul territorio nazionale.
c) Il Circolo può svolgere le seguenti attività: di spaccio di prodotti dell’azienda esclusivamente ai
soci, anche commerciali, complementari alle iniziative primarie della Associazione.
d) Le sezioni specializzate, le Associazioni, i gruppi di interesse e gli altri organismi in cui si
articola il Circolo possono anche operare attraverso un ampio rapporto di collaborazione con
l’associazionismo democratico presente sul territorio.
e) I compiti, le responsabilità, le norme di funzionamento degli altri organismi in cui si articola il
Circolo sono stabiliti da appositi regolamenti o statuti tenendo conto delle normative vigenti.

Art. 4
Soci del Circolo
a) Possono essere Soci del Circolo tutti i lavoratori dipendenti dell’E.O. “Ospedali Galliera” e
tutte le persone che, condividendone gli scopi statutari, ne fanno richiesta.
I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei
servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale, il Consiglio Direttivo deve
confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento.
Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni,
contro l’avverso al Collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo
espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni
hanno il diritto di:
1) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.
2) Partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi,
provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
3) Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni
di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di
collaborazione o di reciprocità con la stessa.
4) Esaminare i libri sociali.
Possono altresì partecipare alle attività del circolo i familiari conviventi dei soci ed i soci di
associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti anche loro alla stessa APS capofila, e
che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il CRAL Aziendale.
Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell’articolo
148 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi
associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente
statuto.
I soci sono tenuti:

  • al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall’assemblea dei soci;
  • all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli
    organi sociali;
  • a tenere un contegno decoroso all’interno delle strutture dell’associazione.
    Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti gli associati che
    abbiano compiuto la maggiore età in regola, con il pagamento delle quote associative e che siano
    iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni
    del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, alle cui
    cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni
    attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 5
Organi del Circolo
Gli organi del Circolo sono:

  • L’Assemblea
  • Il Comitato Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Collegio Sindacale (se eletto)
  • Il Collegio dei Probiviri. (se eletto)

Art. 6
L’Assemblea
a) L’Assemblea, è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e ancora
in forza.
L’Assemblea inoltre, può essere aperta ai familiari dei Soci, alle forze sociale ed agli operatori
culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative; questi invitati non hanno
diritto di voto.
b) L’ assemblea ordinaria dei soci:

  • Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • Nomina e Revoca i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, quando previsti;
  • Approva il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento;
  • Approva il bilancio preventivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente;
  • Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di
    responsabilità nei loro confronti;
  • Delibera sul numero dei componenti del Direttivo e della Presidenza
  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
    c) L’assemblea Straordinaria dei soci
    1) Delibera sulle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo;
    2) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
    d) Specifiche assembleari
     L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di
    metà più uno dei Soci.
     In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il
    numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
     La assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con
    la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza
    assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno
     La seconda convocazione dell’Assemblea deve avere luogo almeno il giorno successivo alla
    prima.
     Una eventuale terza convocazione di assemblea straordinaria, almeno il giorno successivo
    alla seconda, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera
    validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
     L’Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all’anno,
    in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo della base sociale, in questo caso
    l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta.
     L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima
    mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate e sul sito
    dell’associazione specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del
    giorno in discussione.
     L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato
    dall’Assemblea stessa.
     Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente
    trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione
    nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea
     Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto,
    qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
     Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione
    all’intero corpo sociale. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato
    tramite delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà
    rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo
    2372 del codice civile, in quanto compatibili.
     Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni convoca
    entro quindici giorni il Comitato di Presidenza per la distribuzione delle cariche.
     La prima riunione del Comitato Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il
    maggior numero di suffragi: in mancanza di questi dal secondo e così via.
     Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Comitato Direttivo uscente per
    l’ordinaria amministrazione.

Art. 7
Il Comitato Direttivo
a) Il Comitato Direttivo elegge obbligatoriamente al suo interno ogni 4 anni, il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, questi formano il comitato di Presidenza. Assegna
inoltre altre cariche al suo interno tra i suoi componenti.
b) Il Comitato Direttivo, inoltre, fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte
dal Circolo per il conseguimento dei propri fini.
c) Il Comitato Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi della attività volontaria anche di Soci
in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
d) Il Comitato Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.
e) Il Comitato Direttivo dura in carica, di norma, 4 anni ed è composto da un numero minimo di
cinque consiglieri e un massimo di nove.
f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni
consecutive del Comitato Direttivo si intende decaduto.
g) Qualora per dimissioni o altro vengano a mancare dei membri del Comitato Direttivo essi
verranno sostituiti dai primi dei non eletti. Nel caso non si raggiunga più il numero previsto il
Comitato Direttivo si intende decaduto.
h) Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria ed in via straordinaria su
richiesta di almeno due dei suoi membri o su richiesta del Collegio Sindacale.
i) Le sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente, il cui voto ha valore doppio in
caso di parità.
j) Il Comitato Direttivo:

  • è responsabile della gestione amministrativa;
  • Redige il bilancio consuntivo entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento
    e il bilancio preventivo entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente.
  • Attua le deliberazioni dell’Assemblea.
  • Propone all’Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto:
  • Definisce i regolamenti degli Organismi in cui si articola il Circolo secondo le
    indicazioni dell’Assemblea.
  • Propone all’Assemblea l’ammontare delle quote associative annuali.
  • Decide sull’ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della
    Sezione interessata.
  • Decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate
    nell’ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei
    singoli cittadini.
    k) Il Comitato Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con
    pagine numerate.

Art. 8
Il Comitato di Presidenza
a) Il Presidente:

  • rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.
  • Convoca il Comitato Direttivo.
  • Cura l’attuazione delle delibere del Comitato Direttivo.
  • Stipula gli atti inerenti all’attività del Circolo.
  • Firma i mandati di pagamento.
    Il Presidente uscente è tenuto a dare le regolari consegne organizzative, finanziarie e
    patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi. Tali consegne
    devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Comitato
    Direttivo alla prima riunione.
    b) Il Vicepresidente:
  • in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente lo sostituisce nei suoi
    compiti.
    c) Il tesoriere:
  • Tesoriere tiene aggiornata le contabilità e i libri sociali, redige i verbali di riunione.
  • Tiene la gestione di Cassa del Circolo.
  • Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del Circolo.
  • Cura la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale del Circolo.
  • Firma i mandati di pagamento.

Art. 9
Il Collegio Sindacale (se eletto)
a) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall’assemblea dei soci.
b) Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei
beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di
presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei
deliberati.
c) Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Art. 10
Il Collegio dei Probiviri (se eletto)
a) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall’assemblea dei soci.
b) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e il
Circolo, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità
alcuna quali amichevoli compositori.
c) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri
in relazione all’attività del Circolo per quanto di competenza del Collegio stesso.
d) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese a maggioranza e possono essere
impugnate davanti all’Assemblea.
e) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei
Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
f) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art. 11
Dimissioni
a) I Soci possono dare le dimissioni dal Circolo secondo le modalità previste dal regolamento.
b) Le dimissioni da Organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al
Comitato Direttivo, il quale ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di
ratificarle.
c) In caso di dimissioni del Comitato Direttivo subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso
spetta al Presidente del Circolo dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle
variazioni avvenute.
d) Le dimissioni da membro del Collegio Sindacale e dei Probiviri debbono essere inviate al
Collegio se nominato.
Art. 12
Gratuità degli Incarichi
a) Le funzioni e gli incarichi dei membri del Comitato Direttivo, del Collegio Sindacale, del
Collegio dei Probiviri, degli Organi delle sezioni, e di qualunque associato, sono completamente
gratuiti. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il
Comitato Direttivo ed iscritti nel bilancio del Circolo.

Art. 13
Patrimonio
Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
    dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
    denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli
    organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
    rapporto associativo.
    Risorse economiche
  3. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
    proprie attività da:
    a) quote associative;
    b) contributi pubblici e privati;
    c) rendite patrimoniali;
    d) attività di raccolta fondi;
    e) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    f) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo
    settore;
    g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti
    in materia.
    h) donazioni e lasciti testamentari;
    Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato,
    essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del
    donante.
    Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
    In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione
    della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.
    E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve
    durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per
    legge.

Art. 14
Esercizi Sociali
a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
b) Eventuali avanzi di gestione, non potranno essere distribuiti tra i soci, ma dovranno essere
reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 15
Modifiche Statutarie
a) Il presente Statuto può essere modificato previa decisione dell’Assemblea.
b) Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate con voto favorevole di
almeno due terzi dei Soci
Art. 16
Scioglimento del Circolo
Lo scioglimento del Circolo deve essere deciso dall’assemblea straordinaria dei soci appositamente
convocata e deliberata con il 75% degli associati.
In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuato sarà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera
dell’assemblea straordinaria, e previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, Successivamente alla costituzione del Registro
nazionale del Terzo Settore in caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più
liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che
risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del Terzo Settore previo parere del
“Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.
Art. 17
Disposizioni finali
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in
materia.

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